Rifiuti edili: cosa stabilisce la legge

Rifiuti edili: cosa stabilisce la legge

Quando si parla di rifiuti edili occorre fare una distinzione tra quelli necessari nella fase di costruzione e quelli prodotti dalla fase di demolizione, esistono infatti normative diverse a seconda della natura dei rifiuti.
I rifiuti prodotti in un cantiere di lavoro devono essere sottoposti a un’accurata procedura di recupero.
Il decreto ministeriale del 5 aprile 2006 n. 186, infatti, stabilisce che le attività di recupero devono essere sottoposte a procedure semplificate e tecniche che devono stabilire: le quantità massime impiegabili per un determinato materiale; la provenienza di quest’ultimo; le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni di utilizzo degli stessi e tutte le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza tecniche che possano causare danni all’ambiente.
A indagare sul rispetto di tale legge sono i Comuni, chiunque si accinga a costruire, dopo aver ottenuto la licenza per farlo, deve dichiarare al Comune la quantità di rifiuti edili che probabilmente produrrà nel corso dei lavori.

Come suddividerli

I rifiuti edili delle due tipologie indicate all’inizio non possono essere mescolati con altri rifiuti speciali, sarà pertanto necessario che già in cantieri essi siano suddivisi in quattro principali categorie: rifiuti non inquinanti derivati da materiale di sterro; rifiuti definiti ‘’inerti’’ poiché non necessitano di ulteriori trattamenti; rifiuti combustibili come legna, carta  e simili e altri materiali non diversamente identificati.
Naturalmente i rifiuti generati con la demolizione di un edificio, sono più disomogenei rispetto a quelli prodotti in un cantiere di costruzione.

La particolarità dei rifiuti da demolizione

I rifiuti edili da demolizione necessitano, infatti, di numerosi  trattamenti preventivi quali vagliatura, cernita, separazione, rimozione di sostanze inquinanti, recupero di metalli o altri composti metallici, frantumazione, dunque prima di passare al riutilizzo delle risorse sarà necessario un lungo procedimento di ripristino per questo la legge del 2006 subisce molto spesso delle modifiche che vanno di volta in volta conosciute e rispettate.
Una volta che i rifiuti sono stati smaltiti, chi deve assumersi l’onere di smaltimento dei rifiuti?
In termini pratici, deve occuparsi del loro smaltimento chi produce questi materiali e a seconda che si tratti di un’azienda o di un lavoratore in proprio, nel primo caso sarà la ditta stessa a farsene carico, nel secondo il proprietario dell’immobile.
In entrambi i casi è consigliabile affidarsi a quelle ditte che utilizzano tecniche selettive per lo smaltimento dei rifiuti che sporcano il volto delle belle città ed è per questo che vi consiglio di affidarvi a Nova Ecologica, una ditta di smaltimento rifiuti edili a Roma.