Il registro di carico e scarico dei rifiuti è un documento utile ai fini della contabilità e che rappresenta anche la prova della tracciabilità dei rifiuti, dalla loro “produzione” fino all’invio e recupero oppure smaltimento. Sul registro si annotano tutti i movimenti di carico e scarico in ordine cronologico. Si è in attesa dell’attuazione del nuovo sistema di tracciabilità – RENTRI ( Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) – ma fino ad allora si è tenuti all’obbligo di tenere i registri della movimentazione dei registri per tutti i soggetti tenuti alla gestione e conservazione della documentazione.
Chi ha l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico
I soggetti obbligati al mantenimento dei registri di carico e scarico sono:
-
I produttori di rifiuti non pericolosi la cui azienda ha un numero di dipendenti pari o inferiore a 10;
-
Le imprese che raccolgono e trasportano autonomamente in propri rifiuti non pericolosi.
Ogni impianto di produzione, stoccaggio, smaltimento, recupero dei rifiuti ha l’obbligo di tenere i registri, nel rispetto delle tempistiche previste. Le annotazioni, infatti, si effettuano in base alla tipologia di movimentazione secondo la seguente tempistica:
-
Entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello stesso (per i produttori iniziali di rifiuti);
-
Entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti presso l’impianto di destinazione (per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti);
-
Entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto o impresa di consegna presso l’impianto di destinazione (per commercianti, consorzi e intermediari);
-
Entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti per i soggetti che operano nel recupero e smaltimento.
I produttori di rifiuti speciali a rischio infettivo identificati dal codice CER 180103 e 180202, secondo il DPR n.254/03 sono tenuti ad annotare la movimentazione dei rifiuti:
-
Entro 5 giorni dalla produzione del rifiuto a rischio;
-
Entro 5 giorni dallo scarico del rifiuto rischioso.
Altre formalità necessarie
Sia che si operi in proprio sia che ci si affidi a società terze di recupero e smaltimento dei rifiuti come Nova Ecologica, il Registro di carico e scarico deve essere vidimato dalla camera di commercio competente per il territorio prima di poter essere utilizzato. Il registro deve essere tenuto fino a 3 anni successivi l’ultima data di registrazione da parte del produttore originario dei rifiuti.
La compilazione del registro deve essere svolta con cura: ogni pagina contiene colonne da compilare annotando con puntualità quanto richiesto. A ogni registrazione di carico segue un’operazione di scarico. Infine, non si può registrare uno scarico se non si possiede copia del formulario redatto appositamente per il trasporto del rifiuto.