Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è stato istituito il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa, gestito da Consap Spa e regolato dal decreto interministeriale del 31 luglio 2014. Il Fondo ha una dotazione patrimoniale di 670 milioni di euro per il triennio 2014-2016, con l’obiettivo di poter garantire maggiori possibilità di acquisto alle famiglie italiane.
Il Fondo rilascia garanzie a prima richiesta nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari – come ricorda l’Abi – o su portafogli di mutui connessi all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di immobili, adibiti ad abitazione principale. Il Fondo sostituisce ad oggi quello che prima era il Fondo Giovani Coppie, e permette di fare richieste delle nuove garanzie a tutti coloro che non siano proprietari di immobili ad uso abitativo (ad esclusione di quelli acquisiti per successione).
I mutui erogati dalle banche e che rientrano nel Fondo non devono superare i 250 mila euro e coloro che li forniscono si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive non assicurative, oltre all’ipoteca sull’immobile. Il protocollo poi fissa tempi certi per l’operatività delle banche, che hanno trenta giorni lavorativi, dal momento della loro adesione all’iniziativa, per erogare i servizi ai cittadini. A patto sempre che la Consap abbia predisposto da almeno trenta giorni lavorativi il manuale d’uso per l’accesso delle stesse banche all’infrastruttura telematica.
Gli elenchi delle banche e degli istituti finanziari aderenti al Protocollo, presso i quali è possibile richiedere le garanzie statali sono disponibili sul sito della Consap Spa, oltre che sul sito dell’ABI.
Ovviamente, il gestore del Fondo può attribuire priorità di erogazione a:
- giovani coppie: nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei componenti con età inferiore ai trentacinque anni;
- nucleo monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con almeno un figlio convivente minore;
- giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
Per i mutui ai quali è stata assegnata la proprietà, il limite massimo del tasso effettivo globale applicabile è pari al tasso effettivo globale medio sui mutui, rilevato dalla pubblicazione trimestrale del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108.